Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).

      1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

              2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

 

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              3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

          b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

              «Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
              Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».